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Separazione consensuale senza figli a carico e senza disposizioni trasferimento patrimoniale
Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi – dall’11/12/2014 – possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune (ai sensi dell’art. 12 della L. 162/2014).
In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
• Residenza di almeno uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:
• Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti)
• 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio
• L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell’accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
ATTENZIONE: se non si è in possesso di uno di questi requisiti, è necessario fare richiesta di separazione/divorzio presso una delle seguenti autorità:
• TRIBUNALE
• AVVOCATI
Costi e modalità di pagamento
1. diritto fisso € 16,00Informazioni
Riferimenti normativi | |
Chi contattare | Demografici delegazione |
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale | Comodo Saverio - Toscano Nestor Giuseppe |
Termine procedimentale e ogni altro termine procedimentale rilevante | 1. Massimo 45 giorni: - acquisizione documenti - dichiarazioni dei coniugi - conferma dopo almeno 30 giorni |
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | 1. Osservazioni a Sindaco e Prefetto 2. Ricorso al Tribunale art. 95 DPR 396/2000 |
Titolare del potere sostitutivo in caso d'inerzia | Sergio Morosi Telefono: +39 0733 822 288 E-mail: sergio.morosi@comune.civitanova.mc.it Telefono: +39 0733 822 288 E-mail: sergio.morosi@comune.civitanova.mc.it |