Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei Consiglieri comunali

“Il  diritto” di  accesso  dei  Consiglieri Comunali  trova  quale  norma  di  riferimento l’art.   43   co.   2   del   T.U.E.L. n. 267/2000  il  quale  stabilisce che  i  consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere   dagli   uffici,   rispettivamente,   del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le  informazioni  in  loro  possesso,  utili  all’ espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Contenuto inserito il 19/05/2016 aggiornato al 05/10/2022

Informazioni

Nome della tabella
Riferimenti normativi
  • Tuel art. 43, L. n. 241/1990 e regolamenti comunali in materia
  • Responsabile del procedimento Sergio Morosi
    Telefono: +39 0733 822 288
    E-mail: sergio.morosi@comune.civitanova.mc.it
    Chi contattare Settore III – Servizi sociali e culturali
    Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale Responsabile del Procedimento inerente l'atto o documento oggetto dell'accesso
    Termine procedimentale e ogni altro termine procedimentale rilevante 3 giorni salvo maggior termine necessario
    Dichiarazione sostitutiva rifiuto
    Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (oppure al difensore civico competente per ambito territoriale)
    Titolare del potere sostitutivo in caso d'inerzia Paola Recchi
    Telefono: +39 0733 822 260
    E-mail: paola.recchi@comune.civitanova.mc.it

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